Sez. 2, Sentenza n. 2564 del 20/10/1967 (Rv. 329919 - 01)
TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - INTAVOLAZIONE COME ELEMENTO COSTITUTIVO DELL'ACQUISTO - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO AGLI ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO, EREDITARIO, O PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO - ACQUISTO PER USUCAPIONE - NECESSITA DI UNA SENTENZA DICHIARATIVA - MANCANZA - EFFETTI*
TRASCRIZIONE - LIBRI FONDIARI (SISTEMA TAVOLARE) - INTAVOLAZIONE COME ELEMENTO COSTITUTIVO DELL'ACQUISTO - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO AGLI ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO, EREDITARIO, O PER PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO - ACQUISTO PER USUCAPIONE - NECESSITA DI UNA SENTENZA DICHIARATIVA - MANCANZA - EFFETTI*
Nella struttura e nel sistema della legge tavolare (R. d. 28 marzo 1929, n. 499), vigente nei territori italiani gia facenti parte dello ex impero austro-ungarico, il consenso, manifestato dalle parti nella stipulazione dell'atto tra vivi di trasferimento di un diritto immobiliare, non e di per se sufficiente a perfezionare l'acquisto di un diritto reale, in quanto tale consenso da vita soltanto ad un diritto di natura personale ed obbligatoria mentre gli effetti reali si conseguono con la iscrizione tavolare, la quale ha, pertanto, valore costitutivo. Tale principio non si applica - 1)ai trasferimenti avvenuti per autorita di giudice (sentenze e altri provvedimenti di portata costitutiva) 2) ai trasferimenti per successione ereditaria 3) ai modi di acquisto per usucapione 4) in genere agli acquisti a titolo originario. Per quel che riguarda in particolare l'usucapione (che puo compiersi anche in danno del titolare iscritto, ove questo resti inattivo ed altri possegga l'immobile per il periodo ed alle condizioni di legge) va rilevato che essa, anche nel sistema tavolare, importa l'acquisto di pieno diritto, a prescindere dalla intavolazione. Tuttavia, ai fini della pubblicita probatoria del suo acquisto e della certezza giuridica delle posizioni immobiliari, chi ha usucapito deve chiedere al giudice una sentenza di accertamento che convalidi il suo acquisto e che serva da titolo per la intavolazione. Se a tali adempimenti chi ha usucapito non ottempera, egli corre soltanto il rischio di non poter piu iscrivere il proprio diritto quando un terzo di buona fede, ignaro cioe dell'avvenuta usucapione, acquisti dall'apparente titolare l'immobile ed iscriva il suo diritto.*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1929 num. 499 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)