Sez. 1, Sentenza n. 11320 del 22/09/1998 Ud. (dep. 28/10/1998) Rv. 211594 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Fonte diretta identificabile nell'imputato dello stesso procedimento in cui vengono rese le dichiarazioni - Escussione - Necessità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., che prevede l'audizione delle fonti dirette, non è applicabile nel caso che il testimone o l'imputato in procedimento connesso si riferiscano, per la conoscenza dei fatti, all'imputato del medesimo procedimento in cui vengano assunte le loro dichiarazioni. (A sostegno di tale principio, la S.C. ha addotto non solo il dato letterale, ma anche quello logico-sistematico, che fa ritenere incongrua l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con l'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)