Sez. 5, Sentenza n. 26628 del 25/03/2004 Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 229863 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta | Dichiarazioni de relato - Fonte diretta costituita dall'imputato - Audizione di quest'ultimo - Esclusione - Ragioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta
In tema di testimonianza indiretta, qualora il testimone si riferisca per la conoscenza dei fatti all'imputato del procedimento in cui siano assunte le sue dichiarazioni, non si applica - anche successivamente alla modifica dell'art. 111 Cost. ed all'introduzione delle norme sul giusto processo - la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., che prevede l'audizione delle fonti dirette, in quanto, in tal caso, la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione, con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)