Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 30/05/1966 (Rv. 322847 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICHIESTA DI RIGETTO - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICHIESTA DI RIGETTO - EFFETTI.*
Il divieto di proporre, nel corso del giudizio di primo grado, domande nuove, non essendo stabilito a pena di nullita, non e invocabile dalla parte che, invece di eccepire l'improcedibilita della domanda, abbia accettato su di essa il contraddittorio, chiedendone il rigetto. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)