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Sez. 1, Sentenza n. 1430 del 30/05/1966 (Rv. 322847 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICHIESTA DI RIGETTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322847-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RICHIESTA DI RIGETTO - EFFETTI.*

Il divieto di proporre, nel corso del giudizio di primo grado, domande nuove, non essendo stabilito a pena di nullita, non e invocabile dalla parte che, invece di eccepire l'improcedibilita della domanda, abbia accettato su di essa il contraddittorio, chiedendone il rigetto. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)