Sez. 1, Sentenza n. 925 del 22/03/1969 (Rv. 339321 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONVENUTO IN PRIMO GRADO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE DEL DIVIETO DELLE DOMANDE NUOVE ANCHE IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONVENUTO IN PRIMO GRADO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE DEL DIVIETO DELLE DOMANDE NUOVE ANCHE IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di domanda nuova proposta nel primo grado del giudizio con l'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui la domanda stessa e diretta, non e consentito invocare come motivo di ricorso per Cassazione, ne la norma dell'art. 345 cod. proc.civ., che riguarda le domande nuove in appello, ne quella dell'art. 184 stesso codice, che pone il divieto della mutatio libelli in primo grado nell'esclusivo interesse della parte convenuta. (V. N. 490-68, mass.331537 n.90-67, mass. 325760 n.1430-66, mass. N. 322847).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)