Sez. 2, Sentenza n. 1162 del 13/04/1972 (Rv. 357609 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - FINALITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE NEI SUCCESSIVI GRADI DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI NUOVE DOMANDE - FINALITA - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NUOVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE NEI SUCCESSIVI GRADI DEL GIUDIZIO - PRECLUSIONE.*
A differenza di quanto e disposto per il giudizio di appello dallo art 345, prima parte, cod proc civ, per cui la preclusione di domande nuove e assoluta e rilevabile di ufficio derivando dal principio inderogabile del doppio grado di giurisdizione, nel giudizio di primo grado il divieto di proporre domande nuove, di cui agli artt 183 e 184 cod proc civ, e posto unicamente per assicurare le esigenze del contraddittorio ed il diritto della difesa ed e diretto alla tutela di interessi privati; ne deriva che, se la parte contro cui la domanda nuova e proposta, anziche eccepire la preclusione, accetta il contraddittorio e si difende nel merito, non puo piu nei successivi gradi di giudizio eccepire la inammissibilita della nuova domanda, avendo in primo grado rinunziato alla relativa preclusione. (nella specie, l'originaria domanda di reintegrazione nel possesso era stata mutata in quella di regolamento di confini nel corso del giudizio di primo grado ed il convenuto aveva aderito, impostando la sua difesa sulla incertezza dei confini e chiedendo anche una consulenza tecnica per la Determinazione dei confini stessi, accettando quindi il contraddittorio. La suprema Corte ha ritenuto che esattamente il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo il mutamento del petitum ed il giudice di appello preclusa la relativa eccezione). (Conf 1223'70, mass n 346863; 90'67, mass n 325759; 1430'66, mass n 322847 (Conf).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)