Sez. 6, Sentenza n. 45459 del 12/10/2004 Ud. (dep. 24/11/2004) Rv. 230412 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI ABNORMI | Nozione - Fattispecie - Omessa deliberazione collegiale - Lettura della decisione e della motivazione contestuale effettuata dal Presidente del collegio senza svolgimento della camera di consiglio e senza previa consultazione degli altri giudici componenti il collegio - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI ABNORMI
È abnorme il provvedimento con il quale il Presidente di un collegio, immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza previamente ritirarsi per deliberare sulle singole questioni insieme con gli altri giudici in camera di consiglio e senza, comunque procedere alla consultazione degli stessi, dia lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale a sostegno della decisione. In tale caso, infatti, la sentenza, in astratto manifestazione di legittimo potere, é una pronuncia che si é esplicata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, ed é caratterizzata da abnormità strutturale, tale da non consentire l'individuazione del luogo, del momento e delle modalità mediante le quali si é pervenuti alla deliberazione, oltre che dall'inosservanza dello schema legale tassativamente scandito dalle norme processuali (deliberazione in camera di consiglio, redazione e sottoscrizione del dispositivo e, "salvo che non sia possibile" procedervi, una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza si é fondata, pubblicazione della sentenza in udienza ad opera del presidente o di un giudice del collegio mediante lettura del dispositivo, successiva lettura della motivazione redatta contestualmente, da esporre anche riassuntivamente ex art. 545, commi primo e secondo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 483, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 527, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)