Sez. 3 - , Sentenza n. 24597 del 03/07/2020 Ud. (dep. 01/09/2020) Rv. 279863 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Impugnazione da parte del pubblico ministero di sentenza assolutoria - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Condizioni - Prova acquisita in sede di incidente probatorio - Applicabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. grava sul giudice di appello anche quando la diversa valutazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva riguardi una prova acquisita nel corso delle indagini preliminari e non più ripetuta in dibattimento. (Fattispecie relativa alla rinnovazione in appello dell'esame della parte offesa già effettuato in sede di incidente probatorio corredato da videoriprese, ritenute irrilevanti ai fini di escludere la necessità di percezione diretta della prova da parte del giudice che aveva riformato "in peius" la sentenza di assoluzione di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)