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Sez. 6, Sentenza n. 42942 del 17/09/2024 Ud. (dep. 25/11/2024) Rv. 287263-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria di primo grado - Dichiarazioni rese dalla persona offesa in incidente probatorio - Rinnovazione della istruzione dibattimentale a norma dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287263-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, anche a seguito della modifica apportata all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria nel caso in cui la diversa valutazione di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, riguardi una testimonianza acquisita in sede di incidente probatorio, non potendo inferirsi dall'omessa indicazione delle prove acquisite con tale modalità la volontà del legislatore di escluderle dall'ambito della rinnovazione.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)