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Sez. 2, Sentenza n. 1111 del 24/10/1975 Ud. (dep. 22/01/1976) Rv. 132009 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERE DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO - REVOCA - ESCLUSIONE - LIMITI - RINUNZIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132009-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERE DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO - REVOCA - ESCLUSIONE - LIMITI - RINUNZIA - INAMMISSIBILITA.*

Il beneficio della sospensione condizionale della pena ha carattere discrezionale; una volta concesso, non puo essere revocato, salvo che vengano a mancare i presupposti, ne puo formare oggetto di rinuncia, non rientrando nel potere dispositivo del condannato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)