Sez. 2, Sentenza n. 1111 del 24/10/1975 Ud. (dep. 22/01/1976) Rv. 132009 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERE DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO - REVOCA - ESCLUSIONE - LIMITI - RINUNZIA - INAMMISSIBILITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERE DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO - REVOCA - ESCLUSIONE - LIMITI - RINUNZIA - INAMMISSIBILITA.*
Il beneficio della sospensione condizionale della pena ha carattere discrezionale; una volta concesso, non puo essere revocato, salvo che vengano a mancare i presupposti, ne puo formare oggetto di rinuncia, non rientrando nel potere dispositivo del condannato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)