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Sez. 5, Sentenza n. 75 del 23/10/1981 Ud. (dep. 07/01/1982) Rv. 151469 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERE DISCREZIONALE - REVOCA - ESCLUSIONE - LIMITI - RINUNZIA O IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151469-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERE DISCREZIONALE - REVOCA - ESCLUSIONE - LIMITI - RINUNZIA O IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITÀ.*

Lo scopo dell'istituto della sospensione condizionale della pena trascende la sfera degli interessi individuali e privati avendo riguardo a superiori esigenze sociali a tutela della collettività. Esso infatti, attraverso la prospettata minaccia di esecuzione della pena inflitta, mira a distogliere il reo dalla commissione di ulteriori reati. Attesa la finalità giuridico sociale dell'istituto, deve ritenersi che: a) il potere di applicazione del beneficio è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che, ricorrendone i presupposti, può accordarlo anche di ufficio a prescindere da una richiesta dell'imputato; b) una volta concesso non può essere revocato, salvo che vengano meno i presupposti, ne è rinunciabile, non rientrando nel potere dispositivo del condannato, e neppure può formare oggetto di impugnazione, in Mancanza di un interesse idoneo a giustificare la proposizione del gravame, non potendo tale interesse configurarsi né con riguardo alla non iscrizione della condanna per contravvenzioni non oblazionabili, né con riferimento alla preclusione di futuro godimento del beneficio. (Conf mass n 144403; (Conf mass n 137534; (Conf mass n 132009; (Conf mass n 130052).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)