Sez. L, Sentenza n. 6192 del 20/06/1990 (Rv. 467862 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - RILEVANZA - LIMITI - PLURALITÀ DI DIPENDENZA DI ASSEGNAZIONE PREGRESSA DEL LAVORATORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - TERMINE DI SEI MESI EX ART. 413, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - RILEVANZA - LIMITI - PLURALITÀ DI DIPENDENZA DI ASSEGNAZIONE PREGRESSA DEL LAVORATORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - TERMINE DI SEI MESI EX ART. 413, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., la dipendenza dell'azienda assume rilievo solo se il lavoratore vi è addetto al momento dell'instaurazione del giudizio o in quello (eventualmente anteriore) della fine del rapporto, giustificando tale limitazione la considerazione che il riferimento a tutte le dipendenze in cui il lavoratore abbia prestato la sua opera nel corso del rapporto determinerebbe, in contrasto con la ratio della norma predetta, la coesistenza, in applicazione del criterio della dipendenza, di una pluralità di fori concorrenti; né il foro della dipendenza, presso cui il lavoratore (ancora in servizio) sia stato in precedenza addetto, può assumere rilievo nel caso in cui dal termine dell'assegnazione a tale dipendenza siano trascorsi meno di sei mesi, atteso che questo limite temporale, previsto dal terzo comma dello stesso art. 413, si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione del lavoratore a prestarvi la sua opera. (V 7390/83, mass n 431984; (V 3552/78, mass n 393051).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)