diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 516 del 20/01/1994 (Rv. 485059 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. - Richiesta di dati, notizie, documenti - In genere | Indagini esperite in sede penale relativamente ai soci di una società di fatto quali imputati - Utilizzazione ai fini fiscali nei confronti della società di fatto - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485059-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. - Richiesta di dati, notizie, documenti - In genere

In materia di I.V.A., l'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte in cui consente la utilizzazione ai fini fiscali di documenti, dati e notizie "acquisiti nei confronti dell'imputato", non osta alla utilizzazione nei confronti di una società di fatto - ai fini predetti - delle indagini esperite relativamente ai suoi soci, quali imputati, in sede penale, atteso che la finalità della disposizione predetta è quella di precludere che la utilizzazione suindicata avvenga nei confronti di un soggetto diverso dallo imputato, mentre tale diversità non sussiste tra una società di fatto ed i soci.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)