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Sez. 1, Sentenza n. 14585 del 27/12/1999 (Rv. 532542 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Elementi ed informazioni acquisiti dalla Polizia tributaria in sede di indagini di polizia giudiziaria - Utilizzabilità a fini di accertamento tributario - Sussistenza - Anche nei confronti di soggetto non indagato nel procedimento penale, ed anche nel caso di natura non tributaria dell'illecito perseguito in sede di procedimento penale.
Stato
decisa il 1999-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532542-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

I documenti e gli altri elementi di informazione acquisiti dalla Polizia tributaria, ai sensi dell'art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nell'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria ben possono - se non ne derivi pregiudizio alle esigenze interne al processo penale, o altrimenti, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria che di quegli elementi di prova abbia la disponibilità funzionale - essere impiegati ai fini dell'accertamento tributario, senza che a ciò siano di ostacolo il profilo dell'eventuale mancata coincidenza fra la persona indagata ed il soggetto contribuente nei cui confronti essi vengano utilizzati, e quello relativo all'eventuale natura non tributaria dell'illecito perseguito in sede di procedimento penale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)