Sez. U, Sentenza n. 2287 del 08/07/1972 (Rv. 359635 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE RELATIVE - ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA RISPETTIVA DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE RELATIVE - ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA RISPETTIVA DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI.*
Le controversie relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici debbono ritenersi sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ordine a tali controversie, quindi, si applicano i principi generali in tema di discriminazione della Competenza giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo, restando attribuite alla giurisdizione del primo le controversie attinenti a diritti soggettivi ed a quella del secondo soltanto la tutela delle posizioni soggettive che per effetto dell'esplicazione del discrezionale ed irrinunciabile potere di organizzazione spettante alla pa siano da configurarsi come interessi legittimi e non gia come diritti soggettivi. (V 2747'70, mass nn 349220 e 349221).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)