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Sez. U, Sentenza n. 2747 del 23/12/1970 (Rv. 349220 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLO AGO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349220-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLO AGO - LIMITI.*

La soppressione dell'ordinamento corporativo non ha sottratto al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici (come il Banco di Napoli). Tali, per quanto attiene allo svolgimento di questi rapporti, non si presentano, rispetto ai propri dipendenti, in una posizione di supremazia, ma su di un piano di parita giuridica, vincolati come sono, al pari dei prestatori d'opera, alla precostituita regolamentazione del rapporto, dal quale scaturiscono solamente diritti soggettivi ed obblighi di natura privatistica, con il limite derivante dalla possibilita che il carattere pubblico del datore di lavoro e l'Esercizio da parte sua di poteri discrezionali circa l'organizzazione, quale ente pubblico, possono creare, accanto alle posizioni di diritto soggettivo, comuni ad ogni rapporto, situazioni di interesse legittimo, relative al corretto Esercizio dei predetti poteri. In quest'ultimo caso la disciplina privatistica del rapporto di lavoro puo rimanere influenzata dall'esplicazione, sindacabile solo dal giudice amministrativo, dei poteri di organizzazione dell'ente datore di lavoro. (V 2068'68, mass n 334192 657'68, mass n 331830 713'67, mass n 326759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)