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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010 (Rv. 612391 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto - Spedizione della lettera raccomandata - Attestazione - Omissione - Nullità della notificazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612391-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dall'art. 7, quinto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, aggiunto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2007 num. 8 art. 36, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)