Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016 (Rv. 641721 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazioni a mezzo posta eseguite dopo l'entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 - Perfezionamento - Consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario - Insufficienza - Spedizione della raccomandata informativa - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezione, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982 (introdotto dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)