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Sez. 3, Sentenza n. 11756 del 19/05/2006 (Rv. 591205 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) | Statuto e atto costitutivo - Natura - Conseguenze - Criteri interpretativi - Contrattuali - Utilizzabilità - Limiti - Relative attività del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591205-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO)

Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Nell'interpretazione di tali disposizioni, rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, deve farsi applicazione della disciplina prevista per i contratti, prescindendo dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori ed utilizzando le sole regole dell'interpretazione oggettiva. (Fattispecie relativa alla Cassa sovvenzioni per il personale dell'amministrazione finanziaria e alla natura ordinatoria del termine stabilito dall'art 17 dello statuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 03/01/1976 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)