Sez. 3, Sentenza n. 11756 del 19/05/2006 (Rv. 591205 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) | Statuto e atto costitutivo - Natura - Conseguenze - Criteri interpretativi - Contrattuali - Utilizzabilità - Limiti - Relative attività del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - IN GENERE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO)
Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Nell'interpretazione di tali disposizioni, rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, deve farsi applicazione della disciplina prevista per i contratti, prescindendo dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori ed utilizzando le sole regole dell'interpretazione oggettiva. (Fattispecie relativa alla Cassa sovvenzioni per il personale dell'amministrazione finanziaria e alla natura ordinatoria del termine stabilito dall'art 17 dello statuto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 03/01/1976 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)