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Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000 (Rv. 534759 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Introduzione nel corso del giudizio di primo grado - Divieto - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Accettazione del contraddittorio o comportamento concludente della controparte - Rilevanza - Fattispecie anteriore alla riforma degli artt. 183, 184 cod. proc. civ. di cui alla legge 353/90.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534759-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado (prima dell'entrata in vigore della "novella" 26 novembre 1990 n.353), posto a tutela della parte destinataria della domanda stessa, non è sanzionabile pur nella sua rilevabilità d'ufficio, in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte interessata, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento concludente che ne implichi ineludibilmente l'accettazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)