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Sez. U, Sentenza n. 3441 del 25/11/1971 (Rv. 355033 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PENDENZA DEL TERMINE PER APPELLARE - AMMISSIBILITA - INUTILE DECORSO DEL TERMINE PER APPELLARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355033-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PENDENZA DEL TERMINE PER APPELLARE - AMMISSIBILITA - INUTILE DECORSO DEL TERMINE PER APPELLARE - IRRILEVANZA.*

Il regolamento di giurisdizione richiesto in pendenza del termine per appellare la sentenza che ha pronunciato esclusivamente sulla giurisdizione, e quindi prima del passaggio in giudicato della stessa, e ammissibile e nessun effetto spiega sulla procedibilita del medesimo il successivo decorso del termine per appellare senza che il gravame sia proposto. (Conf 1277'53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)