Sez. U, Sentenza n. 6595 del 12/06/1995 (Rv. 492792 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE | Domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 703 cod. proc. civ. - Provvedimento del Pretore che dichiari il proprio difetto di giurisdizione - Impugnabilità - Regolamento di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE
In tema di domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 703 cod. proc. civ. ed avverso il provvedimento con cui il pretore dichiara che il giudice difetta di giurisdizione, così definendo l'intero giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 367, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 61 della legge 26 novembre 1990n. 353 - il quale consente al giudice di non sospendere il processo quando ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata - comporta che il regolamento di giurisdizione non possa essere ammesso dopo che il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza che declina la giurisdizione, perché ormai manca una causa pendente davanti ad un giudice che ne possa disporre la sospensione. Nè rileverebbe in contrario una riconduzione del provvedimento allo schema dell'ordinanza a contenuto negativo, poiché, una volta che il procedimento cautelare si sia concluso davanti al giudice di primo grado cautelare, l'art, 669 terdecies cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza n. 253 del 23 giugno 1994 della Corte Costituzionale) consente il reclamo avverso il procedimento del pretore senza limitazione alcuna, e quindi anche per ottenere che il giudice del reclamo dichiari sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice ed emetta egli il provvedimento di accoglimento della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)