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Sez. L, Sentenza n. 3663 del 16/06/1982 (Rv. 421634 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - MINORI EX ART. 37 COST. - INDIVIDUAZIONE - NORMATIVA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 39 DEL 1975 - VENTUNESIMO E NON DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ EX ART. 3 COD. CIV. - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421634-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - MINORI EX ART. 37 COST. - INDIVIDUAZIONE - NORMATIVA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 39 DEL 1975 - VENTUNESIMO E NON DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ EX ART. 3 COD. CIV. - RILEVANZA.*

I "minori" in favore dei quali l'art. 37 della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro (dal che consegue la nullità dei patti collettivi che, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, neghino Rilevanza al servizio prestato dagli stessi soggetti) sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità d'agire, cioè, nel vigore della normativa anteriore alla legge 8 marzo 1975 n. 39, gli anni ventuno, e non, pertanto, solo coloro che non hanno raggiunto i diciotto anni previsti, per lo acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro, dal vecchio testo dell'art. 3 cod. civ.. (Conf 5541/80, mass n 409409).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 08/03/1975 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)