Sez. L, Sentenza n. 3642 del 26/05/1983 (Rv. 428531 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - PARITÀ DI TRATTAMENTO - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - VIOLAZIONE CONTENUTA NEI CONTRATTI COLLETTIVI CHE NEGANO RILEVANZA, AI FINI DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ, AL SERVIZIO PRESTATO DAI MINORI - MINORI - NOZIONE.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LAVORO - RETRIBUZIONE - MINORILE - PARITÀ DI TRATTAMENTO - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - VIOLAZIONE CONTENUTA NEI CONTRATTI COLLETTIVI CHE NEGANO RILEVANZA, AI FINI DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ, AL SERVIZIO PRESTATO DAI MINORI - MINORI - NOZIONE.*
I "minori", in favore dei quali l'art. 37 della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo, a parità di lavoro, e, quindi, comporta la nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità d'agire, cioè, nel vigore della normativa anteriore alla legge 8 marzo 1975 n. 39, gli anni ventuno, e non, pertanto, solo coloro che non hanno raggiunto i diciotto anni, previsti per lo acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dal vecchio testo dell'art. 3 cod. civ.. (Conf 3663/82, mass n 421634; (Conf 5541/80, mass n 409409).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 08/03/1975 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)