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Sez. 2, Sentenza n. 738 del 15/01/2007 (Rv. 594826 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Risoluzione per inadempimento - Restituzioni - Azione per il recupero delle somme - Indebito oggettivo - Conseguenze - Decorrenza degli interessi dalla domanda.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594826-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In un contratto a prestazioni corrispettive (nella specie, contratto di appalto), l'obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poichè l'azione a disposizione della parte non inadempiente (nella specie, l'appaltatore) per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, non essendo contestata la buona fede della committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)