Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 07/05/2007 (Rv. 596440 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE | Effetti estintivi - Decorrenza - Rivalutazione ed interessi sul credito compensato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE
In tema di compensazione, con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, allorquando sia stata riconosciuta in favore del convenuto - attore in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte - la sussistenza di un credito dal giudice che lo abbia contestualmente posto in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice - nella specie per il ritardato rilascio dell'immobile al convenuto medesimo locato -, in forza del disposto dell'articolo 1242 cod. civ. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall'art. 2033 cod. civ., decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell'"accipiens" in difetto di specifiche prove contrarie. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il locatario aveva denunciato il mancato riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma da lui vantata a titolo di indebito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)