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Sez. 1, Sentenza n. 375 del 23/01/1996 Cc. (dep. 19/04/1996) Rv. 204400 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici | Indulto - Revocabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204400-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca di benefici

Al giudice dell'esecuzione è consentita dall'art. 674 cod. proc. pen. soltanto la revoca dell'indulto condizionato in base alla condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza. Fuori di tale ipotesi, il contenuto del giudicato non è modificabile, neanche nel caso in cui il giudice della cognizione abbia erroneamente applicato l'indulto per inosservanza delle disposizioni sull'esclusione oggettiva o soggettiva del beneficio. (Fattispecie relativa ad applicazione di indulto a norma del d.P.R. n. 865 del 1986, disposta con la sentenza di condanna, poi confermata in appello, ma erronea in quanto relativa a pena per reato escluso oggettivamente dal beneficio. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha precisato che, in una siffatta evenienza, l'indulto poteva essere revocato solo in fase di cognizione, a seguito di impugnazione del P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)