Sez. 1, Sentenza n. 749 del 01/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216077 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Applicazione erronea in sede di cognizione - Revoca "in executivis" - Possibilità - Applicazione in sede esecutiva divenuta definitiva - Revocabilità - Condizioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
Il provvedimento applicativo dell'indulto, emesso in sede di cognizione, in quanto condizionato "ex lege", non ha carattere definitivo, potendo essere sempre revocato "in executivis", pur se erroneamente emesso in presenza di una causa di revoca, a meno che non risulti che quest'ultima, nota al giudice, sia stata almeno implicitamente valutata e ritenuta inoperante. Qualora, invece, sia lo stesso giudice dell'esecuzione a dichiarare condonata la pena con provvedimento impugnabile a norma degli artt. 672, comma primo, e 667 cod. proc. pen., la decisione assume - in forza del generale principio del "ne bis in idem" operante, in quanto compatibile, anche nel procedimento esecutivo - carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi irrevocabile, essendo suscettibile di modifica solo in sede di gravame, ma non per successivo e autonomo intervento del giudice dell'esecuzione, cui la stessa questione potrebbe essere riproposta, data la natura di pronuncia "allo stato degli atti" dei provvedimenti da lui emessi, soltanto in una mutata situazione di fatto, e non sulla base di elementi preesistenti. Ne consegue che nel procedimento di esecuzione l'erronea applicazione dell'indulto in presenza di una causa di revoca, una volta definitiva, preclude l'accoglimento di una successiva istanza del pubblico ministero intesa a far valere la medesima ragione di revoca.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)