Sez. L, Sentenza n. 3648 del 21/07/1978 (Rv. 393156 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - SIMULAZIONE - RIMBORSO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI DALL'APPARENTE DATORE DI LAVORO - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELL'APPARENTE LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - SIMULAZIONE - RIMBORSO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI DALL'APPARENTE DATORE DI LAVORO - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DELL'APPARENTE LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Qualora, sulla base di un rapporto di lavoro simulato, il datore di lavoro abbia ottenuto dall'INPS il rimborso degli assegni familiari che assume avere corrisposti a chi in realta non era sua dipendente, unico legittimato passivo dell'Azione di ripetizione che l'INPS intenda promuovere per recuperare le somme pagate senza che fossero dovute e l'apparente datore di lavoro che, con la situazione fittizia da lui prospettata, ha reso possibile l'operazione di rimborso delle dette somme, e non anche l'apparente beneficiario degli assegni familiari. (V 601/71, mass n 350316; (Conf 4150/74, mass n 372789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)