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Sez. 2, Sentenza n. 601 del 06/03/1971 (Rv. 350316 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - ASSEGNI INDEBITAMENTE RISCOSSI - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350316-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - ASSEGNI INDEBITAMENTE RISCOSSI - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INPS - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*

Il lavoratore, cui, sia pure tramite il datore di lavoro, sia stata corrisposta una somma non dovuta per assegni familiari, e legittimato passivo dell'Azione di recupero, svolta dall'INPS, quando, facendosi valere la pretesa dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale rientra la erogazione degli assegni, non puo trovare applicazione la specifica norma che impone al datore di lavoro il recupero della somma, indebitamente pagata per assegni familiari, attraverso ritenuta da effettuarsi sull'importo degli assegni, da corrispondersi ulteriormente ai lavoratori dipendenti, e su ogni altro credito ad essi derivante dal rapporto di lavoro. Ma se il rapporto di lavoro sia in realta simulato, e quindi insussistente, e l'INPS abbia effettuato il rimborso, in base alla presentazione dei modelli gs'2, al datore di lavoro il quale assume di aver anticipato al lavoratore fittizio somme per assegni familiari, unico legittimato passivo dell'Azione di ripetizione esperita dall'INPS e il datore di lavoro, poiche egli e l'unico obbligato nei confronti dello istituto, non essendosi validamente costituito alcun rapporto per lo istituto medesimo e l'apparente beneficiario degli assegni. (V 2187'69, mass n 341514' 586'67, mass n 326568).*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)