Sez. U, Sentenza n. 1158 del 18/04/1968 (Rv. 332650 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI- PROCEDIMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - POSSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI- PROCEDIMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - POSSIBILITA.*
L'ordinamento forense non contiene alcuna disposizione che preveda il prescriversi dell'Azione disciplinare nonostante il compimento di Atti di procedura deve, pertanto, ritenersi che l'Esercizio dell'Azione interrompa la prescrizione. La disciplina della prescrizione prevista dall'art. 160 cod.pen., secondo cui gli Atti del procedimento non possono prolungare oltre la meta i termini prescrizionali stabiliti dall'art. 157 cod. pen., in Mancanza di un'apposita norma di adattamento, non puo trovare applicazione fuori del sistema in cui e inserita. Essa non e, quindi, invocabile nel procedimento disciplinare davanti al consiglio dell'ordine forense. *
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)