Sez. U - , Sentenza n. 16993 del 10/07/2017 (Rv. 644918 - 03)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Provvedimento di archiviazione - Disciplina introdotta dalla l. n. 247 del 2012 - Impugnazione - Ammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per qualsiasi decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso, da parte del Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto, avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, non potendo essere sottratta ad ogni controllo la negazione dell'azione disciplinare, tenuto conto dell'interesse alla salvaguardia della deontologia professionale di cui è portatore il Consiglio dell'Ordine, che, nell'attuale sistema, è un soggetto diverso da quello che detiene il potere disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 58, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)