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Sez. L, Sentenza n. 2692 del 24/06/1977 (Rv. 386348 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DEL MERITO DAL GIUDIZIO DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI O DI NOMINA D'ALTRO ESPERTO - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLE CONTRARIE CONCLUSIONI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386348-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DEL GIUDICE DEL MERITO DAL GIUDIZIO DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI O DI NOMINA D'ALTRO ESPERTO - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE DELLE CONTRARIE CONCLUSIONI - NECESSITA.*

Il giudice di merito, il quale dissente dal giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio perche, nel suo libero apprezzamento, lo ritiene non sorretto da adeguata motivazione, non e obbligato a richiedere chiarimenti al consulente o a farsi assistere da altro esperto, ma ha il dovere di giustificare in modo esauriente le contrarie conclusioni alle quali egli e pervenuto. (Conf 1938/75, mass n 375638; (Conf 126/75, mass n 373295).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)