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Sez. 3, Sentenza n. 126 del 13/01/1975 (Rv. 373295 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373295-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito che disattende le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve dare adeguata e logica motivazione del proprio dissenso. Egli, infatti, pur non essendo vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente da lui nominato, qualora ritenga di doverne dissentire ha il preciso Obbligo di indicare gli elementi di cui si e avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e basato; e cio perche soltanto in tal modo e possibile controllare il procedimento logico della decisione adottata, risolvendosi in caso contrario la mancata confutazione in omessa motivazione su un punto decisivo che rende la sentenza censurabile a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ. (V 1466/70, mass n 347305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)