Sez. L, Sentenza n. 1938 del 17/05/1975 (Rv. 375638 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DIFFORME DECISIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE - OMESSA CONSIDERAZIONE DI UNA ACCERTATA INFERMITA - SUSSISTENZA DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DIFFORME DECISIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ANALITICA MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE - OMESSA CONSIDERAZIONE DI UNA ACCERTATA INFERMITA - SUSSISTENZA DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Nelle controversie previdenziali, il giudice, che decida in maniera difforme dalle conclusioni del consulente tecnico, deve motivare con specifica ed analitica confutazione di tutte le argomentazioni del consulente stesso. Deve percio ravvisarsi il difetto di motivazione in una sentenza d'appello che, escludendo essersi verificata l'accertata infermita invalidante fin dal momento della domanda di pensione ed affermando essersi essa verificata nelle more della lite giudiziaria, circa il verosimile nesso causale tra la cronica ipertensione arteriosa, accertata gia nel momento della suddetta domanda, e la miocardiosclerosi, accertata dal consulente tecnico di secondo grado, che ha definito superficiali gli accertamenti compiuti nel grado precedente, in ordine ai detti disturbi circolatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)