Sez. 1, Sentenza n. 5785 del 22/05/1991 (Rv. 472310 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione: assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | Ritardo - Infrazione amministrativa - Contestazione - Termine - Decorrenza.
Assicurazione - Veicoli (circolazione: assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, e con riguardo alla infrazione amministrativa, prevista dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), quando la compagnia di assicurazione non provveda tempestivamente al pagamento della somma offerta al danneggiato e da questi accettata, trova applicazione l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, sulla notificazione degli estremi della violazione entro novanta giorni dell'accertamento. Peraltro, poiché questo accertamento configura attività interna degli uffici dell'Amministrazione dell'industria, il "dies a quo" del suddetto termine va individuato alla stregua degli atti inerenti a tale attività ed implicanti l'effettivo riscontro dell'infrazione (atti che l'Amministrazione deve depositare ai sensi dell'art. 23 secondo comma della citata legge n. 689 del 1981, ed altresì considerando, come tempo massimo, quello che si renda ragionevolmente necessario per concludere l'indicata indagine, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)