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Sez. 1, Sentenza n. 11308 del 10/11/1998 (Rv. 520555 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione - Termini (art. 14 legge 689/81) - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Configurabilità - Data di commissione della violazione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine iniziale di notificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520555-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutato in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)