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Sez. L, Sentenza n. 8582 del 23/06/2000 (Rv. 537974 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratore ultrasessantenne avente diritto al mantenimento in servizio ex art. 6 legge n. 54 del 1982 - Licenziamento intimato sul presupposto del superamento del sessantesimo anno di età - Nullità in base alle norme di diritto comune - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla reintegra - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537974-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

Il licenziamento intimato dal datore di lavoro sul presupposto del superamento del sessantesimo anno di età, nei confronti di un lavoratore avente diritto al mantenimento in servizio per non avere ancora maturato l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia, è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1982 n. 54, con la conseguenza che, essendo atto viziato da nullità secondo l'art. 1418 cod. civ., non incide sulla permanenza del rapporto e degli obblighi contrattuali, sicché al lavoratore è concesso di richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, attesa la nullità di diritto comune del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 art. 6, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)