diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26308 del 29/12/2010 (Rv. 615689 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione dei tributi in pendenza del processo - Interessi moratori - Esigibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615689-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento anche alla riscossione dei "relativi interessi previsti dalle leggi fiscali", consente all'Amministrazione di pretendere, in via provvisoria, anche gli interessi moratori, insieme al tributo cui accedono.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)