Sez. 5, Sentenza n. 7414 del 31/03/2011 (Rv. 617567 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Riscossione delle dei tributi in pendenza di processo - Sanzioni pecuniarie - Esigibilità fino al d.lgs. n. 472 del 1997 - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il comma 3 dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - nel testo vigente prima che l'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (entrato in vigore il 1° aprile 1998) abrogasse la menzione delle sanzioni pecuniarie - consentiva all'Amministrazione fiscale di richiedere in via provvisoria, dopo la sentenza di secondo grado, oltre all'importo del tributo accertato dalla sentenza della commissione tributaria regionale, anche le sanzioni pecuniarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)