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Sez. 6, Sentenza n. 8751 del 08/01/2009 Cc. (dep. 26/02/2009) Rv. 242695 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Estradizione esecutiva - Imputato minorenne al momento del fatto - Condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso - Possibilità di esonero - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242695-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza che dichiara la sussistenza delle condizioni per l'estradizione verso l'estero, non può trovare applicazione, neanche in via analogica, la disposizione di cui all'art. 29, comma primo, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, che esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minore di età al momento del fatto-reato addebitatogli, atteso che la definizione della procedura estradizionale non assolve le funzioni proprie della giustizia minorile, ma attiene alla verifica giurisdizionale della sussistenza delle condizioni per dar luogo alla consegna allo Stato richiedente di una persona nei cui confronti deve essere posta in esecuzione una sentenza irrevocabile di condanna. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione proveniente dalla Repubblica di Polonia, nei confronti di una persona che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)