Sez. 3, Ordinanza n. 20780 del 15/04/2010 Cc. (dep. 03/06/2010) Rv. 247183 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Ricorso per cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Indagato minorenne - Impugnazione proposta dagli esercenti la potestà genitoriale - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - SPESE
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore indagato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa ad impugnazione proposta avverso il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un comando od ufficio di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 34 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)