Sez. L, Sentenza n. 1826 del 17/04/1989 (Rv. 462511 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO ED ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI CIVILI - COMPETENZA PER TERRITORIO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL DATORE DI LAVORO ED ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI CIVILI - COMPETENZA PER TERRITORIO - CRITERI.*
Ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., la Competenza territoriale (non derogabile da accordi delle parti) in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi deve essere determinata con riguardo non già alla Sede legale dell'ente previdenziale, bensì all'ufficio (non sempre coincidente con detta Sede) che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l'eccedenza. (V 2240/84, mass n 434278; (V 52/83, mass n 24844; (V 52/83, mass n 424845; (Conf 6233/84, mass n 43786; (Conf 52/83, mass n 424845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)