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Sez. 4, Sentenza n. 6613 del 15/05/1998 Ud. (dep. 04/06/1998) Rv. 211239 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE | Responsabilità per colpa professionale del medico - Intervento terapeutico che, pur avendo scarse probabilità di successo, non è comunque dannoso per il paziente - Obbligatorietà - Imputazione dell'evento dannoso - Non è automatica - Necessità di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione addebitata e l'evento.
Stato
decisa il 1998-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211239-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE

Ai fini della responsabilità per colpa professionale del medico, deve essere considerato obbligatorio un intervento terapeutico che, pur avendo scarse probabilità di successo, non è comunque dannoso per il paziente.Tuttavia dalla doverosità dell'intervento non si può far derivare la necessaria imputazione dell'evento dannoso, dovendosi accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione addebitata all'imputato e l'evento. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di merito per omessa motivazione sul punto relativo al nesso di causalità tra l'applicazione di una sonda nasale per effettuare lo svuotamento gastrico ed il decesso della paziente avvenuto a seguito di sommersione interna per reflusso di materiale alimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)