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Sez. 4, Sentenza n. 7151 del 11/01/1999 Ud. (dep. 07/06/1999) Rv. 213954 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Colpa professionale medica - Idoneità dell'azione dovuta ad impedire l'evento non voluto - Insussistenza - Rapporto di causalità tra condotta ed evento - Esclusione - Fattispecie: mancata effettuazione di indagini (TAC).
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213954-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Nei reati colposi il giudizio sul rapporto di causalità deve essere formulato in base a regole giuridiche, non naturalistiche (c. d. leggi di copertura) volte a dimostrare che, al momento della condotta, si poteva oggettivamente ritenere l'evento che poi ne è scaturito quale conseguenza necessaria o probabile. In particolare, nei reati omissivi connessi ad una posizione di garanzia dell'agente, quale è quella del medico, occorre accertare se una determinata condotta, omessa, fosse capace, nel caso concreto, di impedire l'evento non voluto; se l'azione comandata dovesse risultare, sulla base del ricordato giudizio di prognosi postuma, incapace di modificare il corso degli eventi, resta escluso il nesso di causalità. (Fattispecie in cui La Corte di Cassazione ha escluso il nesso di causalità tra l'omessa effettuazione di attività diagnostica, TAC, e la morte del paziente, essendo stato accertato dai giudici di merito che nel tempo necessario a predisporre tale indagine, la malattia avrebbe comunque avuto effetto letale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)