Sez. 4, Sentenza n. 1815 del 11/07/1996 Cc. (dep. 14/08/1996) Rv. 206810 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - RIPRODUZIONE FONOGRAFICA | Riproduzione audiovisiva - Disposizioni dell'art. 141 bis cod. proc. pen. - Riferimento all'interrogatorio assunto dall'autorità giudiziaria - Applicabilità alle dichiarazioni spontanee fatte dall'indagato di propria iniziativa e non su richiesta della polizia giudiziaria - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - RIPRODUZIONE FONOGRAFICA
Le disposizioni dell'art. 141 bis cod. proc. pen. si riferiscono all'interrogatorio assunto dall'autorità giudiziaria e non sono applicabili alle dichiarazioni spontanee, fatte dall'indagato di propria iniziativa e non su richiesta della polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 com. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)