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Sez. 6, Sentenza n. 24161 del 24/05/2001 Cc. (dep. 13/06/2001) Rv. 219491 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Interrogatorio di persona in stato di detenzione - Documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica - Mancanza - Inutilizzabilità dell'interrogatorio nei confronti del dichiarante - Sussistenza - Inutilizzabilità nei confronti dei terzi - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219491-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di interrogatorio di persona in stato di detenzione che si svolga fuori udienza, l'obbligo di documentazione integrale previsto dall'art. 141 -bis cod. proc. pen. deve essere osservato, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di assumere dichiarazioni su fatti nei quali il dichiarante stesso sia coinvolto in qualità di imputato o di indagato, anche in procedimento connesso, atteso che la disposizione è diretta a garanzia dei diritti dell'indagato e non di altri soggetti, come i chiamati in correità, nei cui confronti, pertanto, non opera l'inutilizzabilità predetta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)