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Sez. 1, Sentenza n. 2322 del 20/03/1997 Cc. (dep. 21/04/1997) Rv. 207325 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - IN GENERE | Interrogatorio di soggetti in stato di detenzione - Obbligo di riproduzione fonografica o audiovisiva - Estensione o limiti.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207325-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - IN GENERE

L'obbligo, previsto dall'art. 141 bis cod. proc. pen., di documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, di "ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione", salvo il caso in cui esso abbia luogo in udienza, deve essere osservato ogni qualvolta si tratti di assumere dichiarazioni, ancorché definibili come "spontanee", aventi ad oggetto fatti nei quali il dichiarante sia o possa essere coinvolto in qualità di imputato o indagato nello stesso procedimento o in procedimento connesso o interprobatoriamente collegato, rimanendo invece esclusa la necessità di osservanza del detto obbligo quando le dichiarazioni da assumere riguardino fatti nei quali il dichiarante non sia in alcun modo coinvolto, sì che la sua posizione possa essere assimilata a quella del teste o della persona informata sui fatti. (Nello stesso senso: Cass. I, c.c. 20 marzo 1997 n. 2323, Capriati; Cass. I, c.c. 20 marzo 1997 n. 2324, Gravina ed altri; Cass. I, c.c. 20 marzo 1997 n. 2325, Capriati, tutte non massimate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 141 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)