Sez. 1, Sentenza n. 3233 del 04/10/1976 (Rv. 382025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - EFFETTI - GIUDICATO FORMALE - ACCETTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSA E ACCETTAZIONE TACITA - NOZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ACQUIESCENZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE - EFFETTI - GIUDICATO FORMALE - ACCETTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSA E ACCETTAZIONE TACITA - NOZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ACQUIESCENZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudicato formale ha luogo, oltre che per il decorso dei termini per l'impugnazione, anche per effetto dell'acquiescenza al provvedimento del giudice, la quale puo risultare o da una accettazione espressa (anche per facta concludentia, cioe per Atti che facciano desumere in maniera precisa ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici posti dalla pronuncia) o da un'accettazione tacita, consistente in Atti incompatibili con la volonta di avvalersi della facolta di impugnazione. Il giudizio del giudice del merito circa l'avvenuta acquiescenza esprime un apprezzamento di circostanze di fatto e non e suscettibile di censura innanzi alla Corte suprema di Cassazione, quando e sufficientemente e logicamente motivato. (V 750/73, mass n 362985; (V 691/73, mass n 362861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)