Sez. 2, Ordinanza n. 48328 del 15/10/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 230449 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI ABNORMI | Declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio del giudice dibattimentale e trasmissione degli atti al g.i.p. - Abnormità - Esclusione - Ragione.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI ABNORMI
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dibattimentale, in assenza di eccezione di parte, dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e disponga contestualmente la trasmissione degli atti al g.i.p., a nulla rilevando che la nullità dichiarata sia relativa, in quanto la previsione dell'art. 181 cod. proc. pen., secondo la quale le nullità diverse da quelle di cui agli artt.178 e 179 sono dichiarate su eccezione di parte, non impedisce al giudice di porvi rimedio di ufficio finché conservi la disponibilità degli atti, avendo egli il dovere non solo di prevenire le nullità, ma anche di rimediare a quelle già compiute ogni qualvolta ciò sia giuridicamente e materialmente possibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)